Residenza on-line

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento che dà attuazione all’istituto del ‘cambio di residenza in tempo reale’ introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (‘semplifica Italia’). La novità normativa consente ai cittadini di presentare le dichiarazioni anagrafiche – di residenza e di trasferimento all’estero – anche spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail, oltre che allo sportello del comune competente.  Le principali novità previste dal regolamento, approvato su proposta del ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, riguardano le dichiarazioni anagrafiche e i controlli sui requisiti. Per quanto riguarda le dichiarazioni, l’ufficiale d’anagrafe deve registrarle entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione, mentre i loro effetti giuridici, e quelli delle corrispondenti cancellazioni, decorrono dalla data della dichiarazione. I controlli sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, invece, vengono effettuati nei 45 giorni successivi alla registrazione da parte dell’ufficiale d’anagrafe. (Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato del 26.6.2012)

 COSA OCCORRE FARE :

L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, tra cui le modalità di inoltro delle dichiarazioni di variazione di residenza:
– direttamente allo sportello dell’Ufficio anagrafe;

– per raccomandata, indirizzata a: Comune di Vallinfreda- Servizi Demografici, Piazza del Mercato, 6 – 00020 Vallinfreda (Roma);

 – per fax al numero 0774/92522

– per via telematica all’indirizzo di posta elettronica dell’anagrafe m.saccucci@comune vallinfreda.rm.it o alla mail PEC anagrafe.vallinfreda@pec.it

 DOCUMENTAZIONE:

– Dichiarazione tramite apposito modello (da scaricare sotto) facendo particolare attenzione alla sua compilazione per evitare l’inserimento, durante la registrazione, di dati inesatti o addirittura impedire la ricevibilità della domanda per mancanza dei dati obbligatori. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

E’ consigliabile allegare anche:

– Patente di guida (copia) di tutti i componenti della famiglia che la possiedono
– Targhe degli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, intestati alle persone che trasferiscono la residenza (non a ditte).

Questi dati verranno inviati alla Motorizzazione che provvederà ad inviare l’etichetta adesiva del nuovo indirizzo da incollare sui documenti.

 PER IL CITTADINO STRANIERO:

Oltre la documentazione di cui sopra:

– Il cittadino di stato appartenente alla UE deve allegare la documentazione indicata nell’Allegato B)
– Il cittadino di stato NON appartenente alla UE (cittadino extracomunitario) deve allegare la documentazione indicata nell’Allegato A)

PROCEDURA ED AVVISI

Presentata la richiesta, l’Ufficio Anagrafe, come previsto dalle norme vigenti, rilascia all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990.
A seguito dell’iscrizione (o registrazione di cambio di indirizzo) tramite la Polizia Locale si provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o registrazione di cambio di indirizzo). Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione di cambio indirizzo) si intende confermata.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Dal momento della registrazione, si potranno ottenere: certificati di residenza e stato di famiglia.
In caso di iscrizione per “immigrazione” si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica.
Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso. In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile. Il consenso potrà essere fornito:
 a) di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello dell’Anagrafe
 b) compilando l’apposito campo nel modello di dichiarazione e allegando una fotocopia (fronte – retro) del documento di identità

ATTENZIONE AVVISO PERICOLO DI DENUNCIA PER DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E’ inoltre previsto per il pubblco ufficiale che procede l’obbligo della comunicazione della notizia di reato all’Autorità Giudiziaria competente.

IL NUOVO PROCEDIMENTO (in breve)

La residenza è rilasciata all’interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 (che può essere sostituita anche dal numero di protocollo) e recante l’informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento entro 2 giorni lavorativi il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e – ove ne ricorra il caso – richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
il comune in attesa della nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione.
Il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l’esito all’interessato entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il comune invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/90 smi.

L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente.

Le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili qualora non sia stato specificatamente indicato il domicilio eletto nella domanda (indirizzo per le risposte) e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es. PEC, email, telefono, indirizzo, fax personale) potrebbe non essere possibile inviare il preavviso di rigetto, sin d’ora l’Amministrazione si ritiene sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità.

MODULISTICA DA UTILIZZARE:

 MODULO DICHIARAZIONE RESIDENZA CITTADINI ITALIANI

MODULO DICHIARAZIONE CITTADINI UE

MODULO DICHIARAZIONE CITTADINI NO UE

ALLEGATO A CITTADINI NO UE

ALLEGATO B CITTADINI UE